Il caso Diciotti non è chiuso

Il caso Diciotti è chiuso? Apparentemente sì, nonostante gli strascichi  politici e giudiziari. Siamo in attesa della decisione del Tribunale dei ministri di Catania sulla richiesta della Procura di archiviare l’indagine nei confronti del Presidente del Consiglio Conte, del suo vice Di Maio e del ministro dei trasporti Toninelli. E’ probabile che tale richiesta sarà accolta. L’autodenuncia dei tre esponenti del governo di aver preso parte alla decisione di Salvini di trattenere a bordo di una nave militare 177 migranti contro la loro volontà (cioè di sequestrarli) senza che ci siano degli atti formali che lo dimostrino non è sufficiente a configurare un reato penale. Dunque quella di Conte, Di Maio, Toninelli è una semplice espressione di solidarietà non perseguibile penalmente.

Ma il Tribunale dei ministri potrebbe prendere in considerazione altre due questioni. La prima riguarda il ruolo della Giunta delle immunità del Senato (e il prossimo voto dell’Aula). E’ vero che per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale le decisioni di un organo parlamentare non possono essere sindacate dalla magistratura, ma in questo caso c’è qualcosa di più. La Giunta ha stabilito che il ministro Salvini ha agito per un preminente interesse dello Stato, come richiesto dalla legge n. 1 del 1989 per esonerarlo da responsabilità penali, ma non ha motivato adeguatamente quale questo interesse preminente abbia potuto essere impedendo lo sbarco dei migranti. La considerazione che così facendo si difendevano i confini dello Stato si presta a due altre considerazioni: la prima è che i migranti erano già sul in territorio italiano, in un porto italiano e su una nave della marina militare italiana, e quindi a tutti gli effetti sul suolo italiano. La seconda è che non è nelle competenze del ministro dell’interno difendere “il suolo italiano”, ma semmai del governo nel suo insieme (con un atto formale) o del ministro della difesa; quindi dell’esercito e non delle forze di polizia.

Rispetto a queste due questioni il Tribunale dei ministri potrebbe sollevare un conflitto tra poteri dello Stato presso la Corte costituzionale per mancanza di motivazione nella decisione presa dalla giunta (che di fatto è una decisione giurisdizionale e come tutte le decisioni giurisdizionali deve essere motivata). Ma il Tribunale potrebbe anche sollevare eccezione di costituzionalità nei confronti della stessa legge che disciplina i reti ministeriali (la citata  n.1 del 1989) nella parte che lascia indefinito il “preminente” interesse dello Stato, consentendo qualsiasi interpretazione arbitraria di quale questo possa essere. E’ la prima volta che si manifesta un caso di questa gravità, vale a dire che un ministro viene accusato per un reato grave quale quello di sequestro di persona (da uno a dieci anni di reclusione se commesso da un pubblico ufficiale – quale è un ministro – che abusi delle sue funzioni). Sembra quindi irragionevole che la legge, attribuendo alla giunta per le immunità e poi all’aula la capacità di assolvere dal reato il ministro prescindendo da oggettive e verificabili considerazioni di fatto, impedisca così il proseguimento dell’azione giudiziaria. E’ quindi possibile (e sarebbe auspicabile) che la questione venisse sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

Quindi il caso giudiziario forse non è ancora chiuso. Ma a prescindere dalle eventuali successive decisioni del Tribunale dei ministri, fin da adesso la decisione assolutoria della Giunta costituisce un precedente di gravissima portata. Se infatti è lecito che il ministro Salvini, abusando dei suoi poteri possa sequestrare decine di persone (o anche una sola) a suo piacimento accampando motivazioni pretestuose, allora qualsiasi azione arbitraria commessa da qualunque ministro, purché questi sostenga di farlo “per il bene del Paese”, diventa lecita e possibile. L’atto di governo non è più sottoposto alla legge, ma all’arbitrio cioè si traduce in mero esercizio del potere che si pretende superiore alla legge. Le forze di polizia possono limitare la libertà delle persone (per esempio bloccando il traffico per intercettare un bandito in fuga oppure ordinando di abbandonare le proprie abitazioni in caso di incendi, esplosioni, alluvioni), il ministro dei trasporti può ordinare la chiusura di un porto, il ministro della salute può ordinare la quarantena dei pazienti di un ospedale, ma occorrono adeguate motivazioni che non possono consistere, come ha fatto Salvini, nella necessità politica di fare pressioni sugli altri governi europei. Inoltre, quando si colpisce direttamente la libertà delle persone (persone non solo cittadini) si deve trattare di casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge e sottoposti a convalida dell’autorità giudiziaria. In tutti gli altri casi soltanto un giudice può, con decisione motivata, privare chicchessia della libertà personale.

È evidente allora che il caso Diciotti non è chiuso. Forse il Tribunale dei ministri prenderà atto della richiesta di proscioglimento della Procura e della decisione assolutoria della Giunta e non interpellerà la Corte costituzionale. Ma anche se il caso giudiziario fosse chiuso, la ferita che l’azione criminosa del ministro Salvini ha inflitto allo Stato di diritto e alla libertà delle persone è tuttora aperta. Se non verrà rimarginata, ripristinando la legalità formale e sostanziale, con azioni giudiziarie e con azioni politiche, è una ferita che minaccia di aggravarsi e di diventare mortale per la democrazia.

Stefano Rizzo

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *