La nuova legge sulla mediazione:la giustizia cambia volto ? (di Liliana Ciccarelli)

Sono oltre 5 milioni i procedimenti civili pendenti (+3% rispetto al 2008) e oltre 3 milioni nel settore penale; oltre 30mila cittadini hanno chiesto di essere indennizzati a causa dell’irragionevole durata del processo, ottenendo decine di milioni di euro di risarcimenti, con un trend in crescita delle richieste pari al 40% l’anno (fonte Relazione 20 gennaio 2010 sullo stato della giustizia in Italia Ministero Giustizia).

Rispetto a tale scenario fino ad oggi il nostro ordinamento ha concepito sostanzialmente due tipi di risposta; la modifica dell’art Art 111 Cost (ragionevole durata l.2/99) e la previsione (molto aleatoria) di una equa riparazione in caso di danni derivanti da una immotivata lungaggine processuale (equa riparazione legge Pinto 89/01).

A ben vedere sono risposte che testimoniano una sostanziale dichiarazione di resa.

Una risposta di altra natura, e di tipo strutturale è l’avvio per la prima volta di seri percorsi di giustizia alternativa anche nel nostro Paese rappresentati dalla legge sulla mediazione delle controversie civili e commerciali i cui decreti di attuazione saranno pubblicati a giorni in Gazzetta Ufficiale .

Il nuovo istituto è stato approvato con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in attuazione della direttiva europea 52/08. Dopo diversi interventi parziali è solo con questa legge che si è aperta la via della generalizzazione dei meccanismi conciliativi nel nostro Paese. Viene definita mediazione ”l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia

La legge prevede  tre tipi di mediazione:

1)  facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti;

2) obbligatoria (entrerà in vigore a marzo 2011), quando è imposta dalla legge nei casi di controversie relative a:condominio, diritti reali;divisione;successioni ereditarie; patti di famiglia;locazione;comodato;affitto di azienda;risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;contratti assicurativi, bancari e finanziari;

3) giudiziale, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere il ricorso alla mediazione (mediazione delegata). Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. lgs. N. 28 del 2010. 

Non sono previste formalità particolari o complesse ed è possibile utilizzare anche modalità telematiche.

Il dibattito sulla nuova legge è vivace e non mancano certo pesanti elementi di criticità che possono essere analizzati anche in successivi interventi sulle pagine di civicolab. Ciò che però, in questa sede,  è interessante capire e valorizzare dal mio punto do vista è il ruolo attivo di soggetti privati nella riforma della giustizia civile.

La mediazione infatti dovrà essere svolta presso gli organismi di natura pubblica o privata, accreditati in apposito albo del Ministero della Giustizia. I requisiti per la costituzione non sono particolarmente gravosi da un punto di vista economico tanto che il loro numero in poco tempo è notevolmente aumentato.

Occasione di business? Probabilmente sì, ma ciò non toglie che siamo di fronte ad una forma di sussidiaretà applicata ad un settore assolutamente cruciale e al quale forse le organizzazioni civiche non pensavano. Il campo infatti non è esclusiva degli ordini professionali, che pure hanno corsie privilegiate per il riconoscimento da parte del Ministero della Giustizia. La giustizia quindi può essere amministrata anche in sedi diverse dalle aule del tribunale con professionalità e competenze nuove e possono essere gli stessi giudici a “spogliarsi temporaneamente della funzione giudicante” invitando le parti a rivolgersi presso un organismo dove poter trovare occasione di risoluzione della controversie (magari con un fratello per divisone ereditaria o con la propria banca, o con il vicino di casa per liti condominiale ecc…).

Il valore aggiunto delle forme di giustizia alternativa ( tra cui la mediazione) è dato dalla possibilità di uscire dal conflitto mediante soluzioni capaci di soddisfare realmente i bisogni riducendo al minimo gli effetti dannosi della lite non solo economici ma anche relazionali e psicologici.

Quando 20 anni fa le associazioni di consumatori in Italia iniziarono a praticare forme di ADR, attraverso la sperimentazione della conciliazione paritetica, erano ben consapevoli di svolgere un servizio prezioso per la gestione delle controversie minori. Tra scetticismo ( e forse una buona dose di snobismo) di molti si è fatta tanta strada ed oggi il 40% di tutte le conciliazioni che si fanno in Italia nelle diverse sedi ( Corecom, Camere di Commercio,organismi accreditati) sono proprio le conciliazioni paritetiche (Fonte Isdaci III Rapporto sulla Giustizia alternativa)censite oramai anche tra le 750 diverse forme di ADR individuate dalla Commissione Europea.

Il Legislatore oggi non ha sottovalutato tale esperienza e con la legge sulla mediazione anche la negoziazione paritetica esce dalla clandestinità , non solo non è preclusa la possibilità di continuare a svolgere tali forme di negoziazioni che trovano citazione diretta nella legge (art 2), ma attraverso i decreti attuativi si sono trovate le modalità tecniche per una valorizzazione dei risultati delle conciliazioni paritetiche anche ai fini della procedibilità della domanda giudiziaria.

Si aprono nuove frontiere per l’attivismo civico; seppure lo spirito della legge è principalmente deflattivo (si stima l’abbattimento di 600 mila cause l’anno) il valore aggiunto di tale opportunità è di assoluta rilevanza, fermo restando una serie di criticità sulle quali bisognerà vigilare ed eventualmente intervenire.

Può funzionare la nuova giustizia civile alternativa ? Perchè non sia un’occasione persa è necessario che ognuno faccia la sua parte, dal modo delle professioni , già molto mobilitato e attivo nella riorganizzazione dei loro servizi (avvocati, notai, commercialisti), a quello della società civile e delle organizzazioni civiche di tutela alle quali oltre alla funzione di informazione, assistenza può essere affidata anche quella di protagonista nella erogazione del servizio di giustizia alternativa. Provare per credere!

Liliana Ciccarelli avvocato, responsabile Ufficio Nazionale di Conciliazione Cittadinanzattiva

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