Reato di clandestinità: inutile e dannoso

Si discute molto, in questi giorni, dell’opportunità di abrogare il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari, ma le ragioni dei favorevoli e dei contrari sono spesso obnubilate da una diffusa disinformazione circa la reale natura di questo illecito, dei motivi per cui fu introdotto, e delle ragioni per cui il Parlamento deliberò di depenalizzarlo.

Queste poche righe vogliono fornire un contributo in termini di chiarezza e comprensione, nella consapevolezza che solo se si conoscono le questioni ci si può formare un convincimento motivato e non falsato da ideologie e opportunismi.

migranti fugaLa natura del reato di clandestinità

La legge n. 94 del 2009 introdusse, nel Testo Unico delle norme sugli stranieri extracomunitari, l’art. 10 bis che sanziona la condotta dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni che disciplinano, appunto, l’ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea.

La sanzione è l’ammenda da 5.000 a 10.000 €: trattasi perciò di un reato punito con la sola pena pecuniaria, per il quale non è possibile l’adozione di forme limitative della libertà personale. Questa considerazione è molto importante, al fine di capire i meccanismi attuativi di questo reato: lo straniero che entra o soggiorna illegalmente in Italia non può essere arrestato, quindi viene denunciato a “piede libero”, e, nelle more del processo, è libero di andare dove vuole: quando dovesse essere condannato a pagare l’ammenda chi lo recupererà mai?

Una prima considerazione saltò subito agli occhi di tutti: che senso ha punire con una pena pecuniaria uno straniero irregolare che – proprio perché privo di permesso di soggiorno – non può accendere un conto corrente, non può essere assunto regolarmente, non può intestarsi beni immobili o mobili registrati?

mediterraneo e migrantiCioè, in che modo lo Stato ha la garanzia di recuperare le pene pecuniarie irrogate? Assolutamente nessuna, perché lo straniero irregolare condannato per questo reato non può possedere beni aggredibili alla luce del sole.

Fu subito evidente che mai la Pubblica Amministrazione avrebbe intascato nemmeno un centesimo delle pene pecuniarie irrogate, anzi, ci avrebbe rimesso perché non avrebbe nemmeno recuperato le spese di giustizia che lo Stato anticipa per la celebrazione di un processo e che, dopo, cerca di recuperare dal condannato.

Senza contare l’incidenza della rilevanza numerica di questa fattispecie negli uffici giudiziari, già oberati di cause pendenti.

E’ ovvio che anche sotto il profilo della deterrenza questo reato è inutile. Chi arriva in Italia dopo un viaggio a rischio della vita non si lascia spaventare dall’ipotesi di potere in futuro essere condannato al pagamento di una somma di denaro che sa benissimo non sarà in concreto esigibile!

migrantiD’altronde, nei sei anni di applicazione di questa norma gli ingressi illegali in Italia non sono affatto diminuiti, anzi.

Allora, perché è stata introdotta questa fattispecie e perché si fatica tanto a levarla di torno?

Gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea forniscono la traccia da seguire per rispondere alla domanda. Nel 2008 il Parlamento europeo ed il Consiglio adottarono una direttiva, la “Direttiva rimpatri”, che prevedeva l’espulsione non coattiva cioè concedendo a chi doveva essere espulso un termine per la partenza volontaria, decorso invano il quale si poteva procedere all’allontanamento coatto. In Italia, invece, vigeva l’espulsione ad esecuzione immediata cioè il contrario delle norme europee.

Fu per mantenere l’espulsione immediata che il Governo italiano ebbe l’idea di introdurre un reato, quello di clandestinità, che aggirava la direttiva europea. Si previde, infatti, che il giudice potesse sostituire l’ammenda con l’espulsione, a titolo di sanzione sostitutiva della stessa pena pecuniaria. E così, per eludere gli obblighi derivanti all’Italia dall’appartenenza all’Unione europea, fu introdotto il reato che ha creato enormi problemi al sistema giudiziario.

espulsione immigratiMa la storia non finisce qui. Parallelamente alla denuncia per il reato di clandestinità, lo straniero che viene sorpreso in condizione irregolare sul territorio italiano, di norma deve essere obbligatoriamente espulso in via amministrativa dal prefetto. Dal momento dell’accertamento dell’irregolarità partono due procedimenti paralleli, entrambi volti all’allontanamento dall’Italia: quello penale e quello amministrativo, dando luogo ad una sorta di gara tra due autorità dello Stato.

Infatti, se nelle more dello svolgimento del processo penale l’Amministrazione esegue l’espulsione coattivamente, il giudice del procedimento penale emette una sentenza con cui dichiara che l’azione penale è diventata improcedibile.

Se, viceversa, all’atto della celebrazione del processo per il reato di clandestinità non si ha notizia dell’avvenuta espulsione dell’imputato, si prosegue e – in caso di condanna – il giudice irroga la pena pecuniaria, che può essere sostituita dall’espulsione disposta dello stesso giudice. Così lo straniero, che nel frattempo è uccel di bosco (perchè, come precedentemente chiarito, non può essere messo in carcere per un reato punito con la sola pena pecuniaria) fa collezione di espulsioni: quella amministrativa del prefetto e quella del giudice di pace.

complicazioni burocraticheIl normale buonsenso consente di domandarsi che senso abbia disporre una pluralità di espulsioni – con l’ulteriore aggravio dei costi di un processo penale – essendo sufficiente cercare di eseguirne una.

Ma neppure l’eventuale espulsione del giudice a titolo di sostituzione dell’ammenda può esser facilmente disposta ed eseguita: la legge, infatti, prevede che il giudice possa effettuare la sostituzione solo se non esistono ostacoli alla sua immediata esecuzione, cioè se lo straniero è identificato, se ha il passaporto, e se c’è un vettore disponibile a riportarlo da dove è venuto. Peccato però che la sussistenza di queste stesse circostanze avrebbe già determinato l’esecuzione dell’espulsione in via amministrativa, con conseguente sentenza d’improcedibilità in sede penale. Se, invece, si celebra il processo penale, ciò vuol dire che l’espulsione amministrativa non è stata eseguita, proprio per la sussistenza di quegli stessi impedimenti che ostano all’adozione dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva.

La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: quella introdotta nel 2009 è una fattispecie del tutto inutile. Persino la Procura nazionale antimafia si è schierata a sostegno dell’abrogazione, evidenziando come il reato in questione ostacoli le indagini volte all’accertamento delle responsabilità dei trafficanti di esseri umani. Infatti, se gli immigrati debbono essere indagati per ingresso illegale, non possono essere sentiti come persone informate sui fatti, ma debbono essere interrogati con la necessaria assistenza di un difensore e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Inoltre, si registra ormai da tempo una sorta di disapplicazione di questo reato, soprattutto nei grandi uffici giudiziari  dove il carico di lavoro è tale per cui i processi per il reato di clandestinità non si celebrano.

Stando così le cose, perché il Governo non procede subito all’abrogazione? Si dice perché la gente non capirebbe. Accertato che il reato è inutile e produce conseguenze dannose per il sistema giudiziario e per le indagini contro i trafficanti di migranti cos’altro c’è da capire?

Tratto da un testo di Guido Savio, avvocato,  Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *