Dove finiscono i diritti dei no vax

Pubblichiamo un articolo di Massimo Greco tratto da www.lavoce.info

I provvedimenti per contenere la pandemia hanno lambito molti principi costituzionali. Cosa intende tutelare lo stato con l’introduzione di obblighi e limiti alle libertà personali? Il diritto dell’individuo, l’interesse della collettività o entrambi?

LE SENTENZE

Cambia l’arbitro, ma non il risultato. Dopo la giustizia ordinaria (tribunali di Belluno, Bolzano, Treviso, Verona e Modena), anche quella amministrativa sembra dare ragione allo stato sia in materia di vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari (Tar Lecce, sent. n. 480/2021) che per il Green pass (Cons. St., decreto n. 3568/2021). Tutte le pronunce, rese nella fase cautelare dei rispettivi processi, ritengono recessivo il diritto dell’individuo rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa emergenziale legata al rischio di diffusione della pandemia da Covid-19, anche per ciò che attiene la fruizione delle opportunità di spostamenti e viaggi in sicurezza.

E tuttavia le motivazioni, necessariamente stringate dal rito cautelare, non consentono un esame approfondito dell’incrocio di valori di primario rilievo che il caso richiede. È quindi probabile che la delicata questione in ordine al bilanciamento tra principi costituzionali e diritti fondamentali delle persone coinvolte sia portata, incidentalmente, al giudizio della Corte costituzionale che, se in materia di vaccinazione obbligatoria dei bambini in età scolare si è già espressa positivamente (sent. n. 5/2018), in altra occasione non ha esitato ad affermare che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” (sent. n. 438/2008), svolgendo, in pratica, una “funzione di sintesi” tra il diritto all’autodeterminazione e quello alla salute (sent. n. 253/2009).

IL DIRITTO DI RIFIUTARE I TRATTAMENTI SANITARI

Ma vi è di più. Nel nostro ordinamento, la decisione di non curarsi fino al punto di lasciarsi morire può essere già presa dal cittadino sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi. La legge n. 219/2017 riconosce infatti a ogni persona “capace di agire” il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza. È in particolare previsto che, ove il paziente manifesti l’intento di rifiutare o interrompere trattamenti necessari alla propria sopravvivenza, il medico debba prospettare a lui e, se vi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze della sua decisione e le possibili alternative, e promuovere “ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica”.

Questa legge si autodichiara finalizzata alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Peraltro, medesimi principi si registrano anche nella giurisprudenza comunitaria, a tenore della quale l’articolo 2 della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) riconosce all’individuo una sfera di autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona. L’affermazione è stata ulteriormente esplicitata dalla stessa Cedu in plurime occasioni successive, nelle quali i giudici di Strasburgo hanno affermato che il diritto di ciascuno di decidere come e in quale momento debba avere fine la propria vita è uno degli aspetti del diritto alla vita privata riconosciuto dall’articolo 8 Cedu (Cedu, sent. 20/1/2011, Haas contro Svizzera; sent. 19/7/2012, Koch contro Germania; sent. 14/5/2013, Gross contro Svizzera).

INTERESSE INDIVIDUALE E INTERESSE COLLETTIVO

Se questo è il contesto normativo di riferimento e “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (…)” (art. 32 Cost.), la domanda sorge spontanea: chi intende tutelare lo stato attraverso l’introduzione di limiti e obblighi delle libertà personali? Il diritto dell’individuo, l’interesse della collettività o entrambi? La risposta più accreditata sembra privilegiare la tesi secondo cui l’imposizione dell’obbligo vaccinale è costituzionalmente legittima solo se finalizzata alla tutela della salute non solo del soggetto a esso sottoposto, ma dell’intera collettività o comunque dei terzi potenzialmente a rischio infettivo. In sostanza, lo stato si prende cura della salute sia dell’individuo uti cives che dell’individuo uti singuli, ma è legittimato ad “alzare la voce” nei confronti del secondo solo per ricavarne benefici a favore del primo (raggiungendo la cosiddetta “immunità di gregge”).

Peraltro, in un ambito peculiare della salute pubblica qual è quello pandemico, il confine tra le due posizioni giuridiche coperte dall’articolo 32 della Costituzione (diritto dell’individuo e interesse collettivo) è sottile. Promuovere la salute dell’individuo non può che essere anche interesse della collettività e non è un caso che il legislatore nel suo apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne sanzioni l’inosservanza allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbosità invalidante, di coloro che si ammalano e vengono sottoposti a ricovero ospedaliero dal Sistema sanitario nazionale. Non può difatti dubitarsi che tali conseguenze si ripercuotono anche in termini di costi sociali sull’intera collettività, non essendo neppure ipotizzabile che un soggetto, rifiutando di osservare le modalità dettate in funzione preventiva, possa contemporaneamente rinunciare all’ausilio delle strutture assistenziali pubbliche.

L’attuale strumentazione messa in campo dallo stato appare quindi compatibile anche con quanto si legge nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite (di cui lo stato italiano fa parte), il 10 dicembre 1948: “Ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri (…)”. È evidente, infatti, che il mancato raggiungimento dell’immunità di gregge finirebbe per compromettere “il rispetto di diritti e libertà degli altri”.

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