I nuovi cittadini: l’immigrazione tra diritti, responsabilità e partecipazione (di Vittorino Ferla)

Quale relazione tra immigrazione e cittadinanza? Se ne è parlato il 25 gennaio scorso al Senato nel corso del convegno “I nuovi cittadini”, promosso da Cittadinanzattiva e dall’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Un rapporto che possiamo cominciare ad approfondire a partire da una domanda (in che senso nuovo oggi gli immigrati sono titolari di diritti?) e da una sfida (quella della cittadinanza attiva e della sussidiarietà costituzionale).

Gli immigrati sono titolari di (quali) diritti?

A questa domanda si può rispondere prima di tutto ammettendo il superamento del nesso Stato-nazione come principio normativo del regime dei diritti di cittadinanza. La cittadinanza, nella sua triplice declinazione basata su diritti, appartenenza e partecipazione, risponde ad altri criteri regolativi: il riconoscimento della persona umana al di là dei propri legami con una comunità specifica, l’esercizio concreto e attivo dei diritti al di là della titolarità formale degli stessi.
La cittadinanza diviene ‘post-nazionale’ e si ancora al regime internazionale dei diritti umani, all’insieme di norme, convenzioni, dichiarazioni che lo sostanziano. In questo rinnovato spazio pubblico, i diritti non scaturiscono dalla sovranità dello Stato-nazione ma dalla “Costituzione”. Non è un caso che la Costituzione italiana sia costruita in questa chiave progressiva. Da un lato, infatti, essa recepisce la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, accogliendo tutele di diritti che vengono ben prima di quelle legate alla cittadinanza nazionale: basti pensare al diritto alla salute di cui i cittadini immigrati godono e che il nostro servizio sanitario nazionale si deve impegnare a tutelare, anche se non sono cittadini italiani (v. sentenza n.269/2010 della Corte costituzionale). Dall’altro, essa apre alle profonde trasformazioni che provengono dalla costruzione della cittadinanza europea, con il suo profondo contenuto di libertà. Si afferma una nuova coscienza storica che distingue tra i diritti della personalità (o, se si preferisce, della cittadinanza costituzionale e universale), che in quanto tali devono essere

estesi a ‘tutti’, e diritti di cittadinanza (in chiave nazionale), che possono essere riconosciuti ai ‘membri’ di una specifica comunità politica. In tale quadro, i diritti di libertà per eccellenza, che in quanto tali dovrebbero poter essere garantiti a tutti, e che stanno inoltre a fondamento della nuova cittadinanza europea, sono proprio “il diritto di residenza ed il diritto di circolazione”!

Cittadinanza attiva, sussidiarietà, immigrazione

Se questo ragionamento, poi, si sposta nel campo della cittadinanza attiva la prospettiva si allarga. L’art.118, u.c. della Costituzione mostra benissimo come i cittadini singoli o associati che svolgono attività di interesse generale non sono affatto i titolari di diritti di cittadinanza nazionale, bensì i titolari di diritti di fondamento ‘costituzionale’ (dunque, prima di tutto, diritti umani contenuti nelle Carte internazionali e diritti di cittadinanza secondo gli sviluppi della normativa europea).

Tutti i cittadini, pertanto, compresi i cittadini immigrati, sono nelle condizioni di esercitare i propri diritti, di assumersi responsabilità nella vita pubblica, di dare il proprio contributo per lo sviluppo sociale e civile del luogo in cui risiedono. Dunque di svolgere attività di interesse generale.

Siamo di fronte ad una cittadinanza sostanziale che si sviluppa nelle politiche della vita quotidiana, ben al di là di questioni meramente formali di appartenenza ad un determinato Stato-nazione.
L’insieme di tutte queste considerazioni ricaccia in un passato davvero antico i criteri di attribuzione della cittadinanza oggi vigenti. L’ordinamento italiano fonda l’attribuzione della cittadinanza nazionale su una sorta di ‘familismo giuridico’: si è cittadini per eredità di sangue o per via di matrimonio. Come è possibile accettare ancora oggi che la cittadinanza si acquisisca per ‘tradizione familiare’, in qualche modo per ‘destino’, piuttosto che per ‘elezione’, per la libera e autonoma scelta di chi decide di vivere nel nostro paese, vi risiede stabilmente condividendo la nostra sorte comune, e qui si impegna con il proprio lavoro, le proprie attività economiche, le proprie iniziative civiche, nella costruzione di una comunità nazionale aperta, accogliente e solidale?

La missione della Repubblica

Di fronte a tutto ciò, l’ipertrofizzazione burocratica della gestione dei permessi di soggiorno o lo stato di limbo al quale vengono condannati gli immigrati di seconda generazione (italiani a tutti gli effetti) è una violenza gratuita, una negazione bella e buona dell’umanità stessa di questi soggetti. Alla luce di questo ragionamento, la missione delle istituzioni repubblicane dovrebbe essere ben diversa. In primo luogo, si tratta di rinnovare l’impegno per la rimozione degli ostacoli allo sviluppo umano di tutti i cittadini, senza distinzioni di sorta, come prevede l’art.3 della Costituzione. In secondo luogo, sulla base del principio di sussidiarietà iscritto nell’art.118, u.c., bisognerà favorire ‘tutti’ quei cittadini che svolgono attività di interesse generale, esercitando diritti e responsabilità. Anche così, certamente, si costruirà un’Italia più unita e più europea. Varrebbe la pena di ricordarlo, in questo speciale 2011 in cui si celebrano l’Anno europeo della cittadinanza attiva e i 150 anni dell’Unità d’Italia.

Vittorino Ferla

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