La riforma costituzionale in dieci punti
In autunno gli elettori saranno chiamati ad esprimersi sulla riforma costituzionale i cui punti salienti sono i seguenti:
- Nuovo Senato : Viene introdotta una sorta di Senato delle autonomie composto da 74 rappresentanti dei consigli regionali, 21 sindaci e 5 membri di nomina presidenziale con mandato di 7 anni
- Superamento del bicameralismo perfetto : Il governo riceve la fiducia solo dalla camera. Il sistema bicamerale viene limitato a provvedimenti che concernono i rapporti tra Stato ed autonomie locali (si pensi alle minoranze linguistiche ed alle linee guida che disciplinano il funzionamento delle suddivisioni territoriali dello Stato); la legislazione elettorale e sulle forme di consultazione popolare come il referendum, la partecipazione dell’Italia all’Unione Europea e i relativi accordi
- Ruolo consultivo del Senato: tutti i disegni di legge approvati dalla Camera vengono trasmessi al Senato che può esprimere un parere, inoltre con determinate maggioranze il senato può chiedere alla Camera l’approvazione di un disegno di legge o di pronunciarsi su un testo di legge. Fatte salve le materie citate al punto precedente l’ultima parola spetta alla Camera
- Voto a data certa : Il governo se ritiene un disegno di legge essenziale ai fini del suo programma, può chiedere che venga calendarizzato entro cinque giorni e che il parlamento si esprima entro settanta. Tale procedura non può essere utilizzata per disegni di legge in materia elettorale, di conversione di decreti, di ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi
- Obbligo dei deputati e dei senatori di partecipare al lavoro dell’assemblea e delle commissioni
- Regioni ed enti locali : Abolite le province “ordinarie” le suddivisioni territoriali dello Stato ora sono le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Città Metropolitane ed i Comuni. In Senato ogni regione non potrà essere rappresentata da meno di 2 e più di 5 membri. Le Province autonome di Trento e Bolzano avranno due rappresentanti ciascuna. Viene ridotto il novero delle competenze concorrenti dello Stato e delle Regioni a favore dello Stato, che avrà maggiori margini sulle politiche ambientali, sulla sfera dei rapporti internazionali, sulla regolamentazione delle banche anche se locali e sulle reti dell’energia e dei trasporti
- Surroga degli enti locali : viene stabilito che il governo può sostituirsi alle Regioni ed alle Province Autonome in caso di gravi violazioni di legge e per garantire standard minimi di servizi e coerenza economica e giuridica all’ordinamento
- Elezione del presidente della Repubblica : in seduta congiunta da Camera e Senato (e non più dai rappresentanti delle regioni). Dal settimo scrutinio per eleggere il presidente della repubblica serviranno i tre quinti dei presenti
- Possibilità di chiedere alla corte costituzionale un parere preventivo sulla legge elettorale. In caso di parere negativo non potrà essere emanata
- Partecipazione: vengono introdotti il referendum consultivo (su singoli provvedimenti) ed il referendum di indirizzo (su materia più ampia). Continueranno ad essere 500.000 le firme necessarie per svolgere un referendum abrogativo, se le firme raccolte saranno 800.000 il quorum non sarà parametrato al totale degli aventi diritto, ma al totale dei votanti alle ultime elezioni della camera. Il numero di firme necessarie per una legge di iniziativa popolare viene portato da 50.000 a 150.000 ma i regolamenti della camera dovranno indicare tempi precisi per l’esame della proposta
Salvatore Sinagra
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