Sistema dei rifiuti e punto di vista del cittadino (di Fabio Pascapè)
I rifiuti sono una presenza costante nella vita dei cittadini. Ogni gesto di consumo sostanzialmente produce rifiuti finendone con l’essere l’altra faccia. I rifiuti condizionano e cadenzano i nostri ritmi di vita. Il sistema è complesso e richiede un comportamento collaborativo da parte dei singoli utenti il che presuppone anche l’avere sviluppato da parte del cittadino una vera e propria cultura dei rifiuti. Per farci un’idea più precisa delle dimensioni del fenomeno rifiuti dobbiamo tenere presente che secondo la stima dell’APAT – Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici (dato 2008) in Italia ogni anno si producono ben 32,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. In particolare in Campania si producono 2,7 milioni di tonnellate di rifiuti urbani l’anno pari all’8,4% del totale ed ogni cittadino campano produce in media 468 kg di rifiuti l’anno. Tutto ciò ha naturalmente dei costi per la collettività e per il cittadino. Indipendentemente dalla natura di tassa (TARSU) o tariffa (TIA) il cittadino assume un onere economico consistente secondo l’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva nel suo rapporto 2010. Un nucleo familiare di tre persone con un’abitazione di proprietà di 100 mq in Italia ha pagato nel 2009 in media 233 euro l’anno per lo smaltimento dei rifiuti. La Campania con i suoi 364 euro l’anno è stata la regione più cara. Analizzando ulteriormente il dato scopriamo che a Napoli si pagano ben 453 euro l’anno. Napoli, Benevento e Caserta si collocano tra le cinque città più care d’Italia.
TARSU 2009 |
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Città |
Importo Annuo |
€/MQ (nel nostro caso 100 MQ) |
Addizionale Erariale |
Addizionale Provinciale |
Variazione 2008/09 |
Napoli |
€ 453 |
3,94 |
10% |
5% |
+60,1% |
Benevento |
€ 439 |
3,82 |
10% |
5% |
+44% |
Caserta |
€ 393 |
3,42 |
10% |
5% |
+0,0% |
Salerno |
€ 345 |
2,17 |
10% |
5% |
-3,2% |
Avellino |
€ 191 |
1,66 |
10% |
5% |
+13% |
Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi&tariffe, 2010
In estrema sintesi la TARSU è un tributo di natura patrimoniale essendo legata alla superficie dell’immobile e non anche al numero di abitanti e quindi agli effettivi volumi di produzione dei rifiuti. La TIA invece per la sua parte variabile è determinata in base alla quantità di rifiuti prodotti. In sostanza incentiva comportamenti virtuosi finalizzati al contenimento della produzione dei rifiuti nonché alla loro differenziazione. La Campania è anche la regione nella quale nessun capoluogo ha ancora adottato la TIA – Tariffa Igiene Ambientale.
Ma cosa succede quando la raccolta dei rifiuti non avviene con regolarità e comunque non consente al cittadino di depositare i rifiuti nei contenitori stradali? Deve comunque sopportare costi così elevati? Il Dlt 507/1993 prevede all’art.59 (commi 2 e 4) una riduzione al 40% del tributo dovuto qualora il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non sia svolto o sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana (frequenza della raccolta innanzitutto). L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, invece, non comporta esonero o riduzione del tributo.
I comuni ed in particolare i capoluoghi (oggetto della presente riflessione) hanno poi emanato una regolamentazione di dettaglio (regolamento TARSU) che, per quel che concerne la procedura che il cittadino deve adottare, contengono alcune differenze. Cominciamo innanzitutto dalla reperibilità della normativa di dettaglio sui siti internet istituzionali. Abbiamo provato a verificare il tipo di percorso che deve intraprendere sul sito istituzionale dei comuni un cittadino con una media abilità e familiarità nell’uso di un PC e di internet per acquisire le informazioni necessarie ad attivare una procedura finalizzata alla riduzione del tributo nel caso di specie.
Ne è risultato che quattro comuni su cinque (Napoli, Caserta, Salerno e Avellino) rendono reperibile il regolamento sul sito istituzionale e che si arriva alla notizia di interesse con tre passaggi (tranne Avellino che prevede appena due passaggi). Manca però sia la modulistica che una qualsivoglia nota esplicativa o mini guida alla riduzione del tributo.
Bisogna precisare che il Dlt 507/1993 non prescrive alcuna iniziativa da parte del cittadino sancendo semplicemente che, al verificarsi della ipotesi della irregolare o mancata raccolta, “il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2….”. D’altra parte la mancata o irregolare raccolta è circostanza ben nota al soggetto che la gestisce.
Vediamo i comuni come hanno ulteriormente articolato e dettagliato la disciplina.
Napoli | Caserta | Avellino | Salerno | |
riferimenti | Art. 9 comma 4 | Art. 2 comma 3 | Art.16 | Art. 7 commi 3 e 4 |
Tipologia atto | diffida | Non individuata | Richiesta | diffida |
termini | Trenta giorni dalla diffida senza che il gestore abbia provveduto | Non indicati | 6 giorni di ritardo rispetto a quanto dispone il regolamento di NU e capacità dei contenitori ridotta di almeno la metà | Trenta giorni dalla diffida senza che il gestore abbia provveduto |
Ulteriori casi di esclusione dalla riduzione del tributo | Saturazione impianti terminali per il conferimento dei rifiuti solidi urbani | Situazioni di emergenza del settore dei rifiuti diffuse a livello sovracomunale | Violazioni del regolamento occasionali e dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio | Non indicati |
Durata della riduzione | A partire dalla diffida e sino alla risoluzione | Commisurata alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio di rimozione | Commisurata alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio di rimozione | A partire dalla diffida e sino alla risoluzione |
Note | Il regolamento riduce del 40% e non al 40% come dice la norma |
n.d.r. Sul sito istituzionale del Comune di Benevento non è stato possibile scaricare il Regolamento TARSU.
Le riflessioni che si possono fare in base ai dati emersi sono molteplici. Innanzitutto la farraginosità della procedura e la mancanza di supporti quali moduli on-line e note esplicative. In secondo luogo emerge come la regolamentazione di livello comunale sia sostanzialmente peggiorativa della possibilità del cittadino di conseguire almeno una riduzione del tributo in caso di mancata o irregolare raccolta dei rifiuti urbani che in alcune zone della nostra terra sofferta è frequente riscontrare di questi tempi. Il termine di trenta giorni (posto da Napoli e Salerno) lascia dubbiosi. Se la cosa accade d’estate difficilmente passeranno non trenta, ma dieci giorni senza che intervenga l’esercito per la rimozione a causa dell’alto rischio di natura sanitaria. Lasciano altrettanto perplessi i casi di ulteriore esclusione dalla riduzione del tributo indicati da Napoli (saturazione impianti terminali per il conferimento dei rifiuti solidi urbani) e Caserta (situazioni di emergenza del settore dei rifiuti diffuse a livello sovracomunale). Il dubbio è che, in tal modo, si finisca con il ribaltare sul cittadino il costo della saturazione delle discariche o delle situazioni emergenziali di livello sovracomunale.
Al termine di questo essenziale excursus sulla questione rifiuti gli elementi emersi ci rimandano un quadro costruito senza tenere conto del punto di vista del cittadino. E’ una mancanza che emerge da molti elementi dell’analisi svolta e che condiziona la congruenza dell’intero sistema che sembra tenere conto solo dell’interesse degli enti o delle aziende.
Dovrebbe, invece, essere noto a tutti che il punto di vista del cittadino non può essere mortificato se non a rischio di compromettere la stessa funzionalità di un sistema rifiuti strutturalmente complesso, che tocca molteplici ambiti, essenziale per la vita delle comunità locali e per le attività economiche e con un ruolo imprescindibile nel contribuire alla qualità della vita.
Fabio Pascapè – Cittadinanzattiva Assemblea Territoriale NAPOLICENTRO
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