I magistrati applicano solo la legge? no
Di questi tempi dal fronte dei difensori della magistratura ad ogni costo si ripete spesso che i magistrati si limitano ad applicare la legge e che se le cose non vanno bene è colpa delle norme scritte male. E invece non è così. È anche noioso dover ripetere di continuo e avvertire la diffidenza degli interlocutori rispetto a questa banale constatazione che l’attività fondamentale del magistrato è l’interpretazione delle norme. La sua funzione è trovare la corrispondenza tra caso singolo e norma che deve per forza essere generale ed astratta. Lo fa in autonomia e senza vincoli gerarchici sia quando avvia l’azione penale (il PM deve individuare il reato che corrisponde all’attività di un soggetto) sia quando giudica. Ci sono, però, casi di norme create per via giurisprudenziale ossia non scritte in nessuna legge approvata dal Parlamento. È il caso del concorso esterno in associazione mafiosa. Ecco la spiegazione fornita dall’AI
Il concorso esterno in associazione mafiosa non è stato introdotto da una specifica legge che lo menzioni esplicitamente, ma è una figura di creazione giurisprudenziale nata dall’interpretazione combinata dell’art. 416-bis (associazione mafiosa, introdotto nel 1982) e dell’art. 110 (concorso di persone nel reato) del codice penale, consolidatasi negli anni ’90 per punire contributi “esterni” al sodalizio.
Ecco i punti chiave:
Origine Giurisprudenziale: Non esiste una norma specifica che definisca il “concorso esterno”. La giurisprudenza di Cassazione ha elaborato il concetto, in particolare dopo la sentenza Demitry del 1994, per distinguere tra chi partecipa internamente (art. 416-bis) e chi fornisce un contributo causale esterno ma decisivo.
Contesto Normativo: Si fonda sul combinato disposto tra l’associazione a delinquere di tipo mafioso e le norme sul concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).
Evoluzione: La figura è stata oggetto di numerosi dibattiti e sentenze delle Sezioni Unite (come la nota sentenza Carnevale) per definire i confini tra favoreggiamento e concorso esterno.
Differenza chiave: Il concorrente esterno non fa parte dell’associazione (“affectio societatis”), ma offre un contributo volontario e concreto per la conservazione o il rafforzamento dell’associazione mafiosa.
Capito?
- L.


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