Una riforma per tornare alla Costituzione

Di seguito la parte essenziale dei due articoli della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale che sarà sottoposta a referendum, e che costituiscono il cuore di questa riforma. La legge ha il seguente titolo «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». Non è dunque una riforma della giustizia, non potrebbe esserlo e chi lamenta che non lo sia vuole solo confondere l’opinione pubblica.

Basta leggere per constatare che non c’è traccia di nessun depotenziamento della magistratura e di nessuna sottomissione al controllo del governo. Chi invita a votare NO con queste motivazioni sta affermando il falso e punta non al buon funzionamento della magistratura, ma a mettere in crisi il governo e a rovesciarlo. È una strumentalizzazione politica che serve a fare l’interesse dei partiti di opposizione e di tanti loro fiancheggiatori, ma anche quello di quei settori della magistratura che, attraverso le correnti, hanno dominato il CSM controllando nomine, incarichi direttivi e procedimenti disciplinari. Per questi settori si tratta di una lotta per il potere che non ha alcun fondamento costituzionale. L’autonomia della magistratura viene ribadita nel nuovo art. 104, ma non può comprendere l’esondazione di fatto dai limiti costituzionali che si è verificata negli ultimi vent’anni.

Abbiamo vissuto tutti la lunga stagione dei PM star dei media e degli atti giudiziari diffusi senza limiti da una parte della stampa. Il fine non era quello di migliorare la giustizia, ma di far fuori avversari e soggetti sgraditi attraverso il semplice avvio di un’indagine penale. Bastava questo e il conseguente processo mediatico a distruggere reputazioni e carriere. Il vero e proprio processo si svolgeva nel rapporto tra procure, giornalisti e opinione pubblica e non prevedeva garanzie né appelli. L’idea che sottostava era quella di una casta di persone – i PM – con il diritto di mettere sotto tutela gli altri poteri dello Stato. Un’idea che stravolgeva la Costituzione e proprio per questo difesa con l’accanimento che vediamo attualmente.

I sostenitori del NO ricorrono a falsificazioni o ad illazioni (la deriva autoritaria del governo) spacciate come dati di fatto perché sul piano reale delle norme non vi sono obiezioni valide.

Non è un caso che nelle democrazie occidentali le carriere giudicanti e requirenti sono separate e i procuratori non diventano star televisive né alimentano processi mediatici in fase di indagini. Il caso italiano è la degenerazione della separazione dei poteri fissata in Costituzione. Una degenerazione che toglie diritti ai cittadini perché li consegna all’arbitrio di qualcuno che ha il sommo potere di togliere beni e libertà senza rispondere delle sue scelte.

«Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il  Parlamento in seduta comune compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i  magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

«Art.  105.  –  Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento  giudiziario, le assunzioni, le  assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita  all’Alta Corte disciplinare. L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune compila mediante  elezione,  nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

Claudio Lombardi

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