Referendum 4 dicembre: voto Sì nonostante Renzi

L’unico aspetto che condividono i comitati del Sì e del No in vista del 4 dicembre è il giudizio sulla campagna referendaria in corso come una delle peggiori e delle più cruente degli ultimi anni. Ciò dipende dal fatto che molti argomentano le proprie posizioni unicamente in quanto contro a quelle ritenute sbagliate degli avversari e non si soffermano a spiegare la propria. Si discute di tutto, si prospettano scenari futuribili, ma difficilmente ci si sofferma sulle reali differenze nei contenuti della riforma, creando non pochi problemi alla capacità di assumere una decisione consapevole da parte dei cittadini.

si-no-referendumSicuramente l’errore iniziale è stato fatto dal Presidente del Consiglio che ha aperto la campagna elettorale come una sua personale cavalcata rusticana in cui “uno contro tutti” avrebbe sbaragliato gli ostacoli che si fossero frapposti davanti a sé. Così facendo ha avuto il solo risultato che tutti coloro che avessero avuto una minima ragione per vederlo indebolito (nel partito, nello schieramento politico o nel sistema istituzionale) si sono “accozzagliati” in nome del nemico comune da fermare. Inoltre è sempre più facile spiegare che si vota contro qualcuno che si conosce, rispetto a qualcosa di nuovo che si sta costruendo e deve essere ancora sperimentato, divenendo quasi trendy in certi ambienti dire che si vota contro. Ovviamente non tutti in entrambi i fronti agiscono a prescindere dai contenuti della riforma, ma ormai il dibattito si è spostato sul 5 dicembre, ovvero su cosa potrebbe succedere il giorno dopo del referendum. Fino a giungere a risultati paradossali, come nel caso in cui non si trovasse una maggioranza in grado di cambiare l’Italicum in una situazione di forte instabilità politica e si tornasse ad eleggere le due camere con due sistemi elettorali diversi. Proprio l’effetto contrario dell’impegno assunto di modificare anche la legge elettorale (che non è oggetto del referendum) una volta approvata la riforma.

renzi-5-dicembreRenzi dunque si è infilato in questo “cul de sac” in cui più tenta di parlare della riforma e più gli chiedono del suo futuro. Ormai solo una “mossa del cavallo” tipo annunciare le sue dimissioni non solo in caso di sconfitta, ma anche in quella di vittoria, potrebbe spersonalizzare definitivamente il voto referendario, spazzando il terreno da questioni extra costituzionali e rimandando il giudizio sul suo operato a prossime elezioni politiche. Ciò sarebbe particolarmente importante, perché i governi e le leggi elettorali passano, mentre la nostra legge fondamentale rimane nel tempo.

Con questo spirito ho provato a motivare la mia scelta “nonostante Renzi” a favore della riforma pubblicando il solo testo di nuove 25 norme della riforma su cui mi sorgeva spontanea la domanda “perché no? Meglio un Sì”. Spero che questo esercizio possa essere utile anche ad altri per maturare una autonoma scelta consapevole.

Perché no? Meglio un Sìreferendum-costituzionale

  1. “Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.” (nuovo art. 55)
  2. “La Camera dei deputati é titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.” (nuovo art.55)
  3. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali… Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione Europea. Valuta…e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione Europea sui territori.” (nuovo art. 55)
  4. “…in conformità alle scelte espresse dagli elettori…, con legge approvata da entrambe le camere sono regolate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra consiglieri regionali e sindaci…” (nuovo art. 57)
  5. “I regolamenti delle camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari…e quello della camera disciplina lo statuto delle opposizioni.” (nuovo art. 64)
  6. I membri del parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’assemblea e ai lavori delle commissioni.” (nuovo art 64)
  7. “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere per…le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea…” (nuovo art 70)
  8. “Le altre leggi sono approvate (solo) dalla Camera dei deputati” (nuovo art. 70)
  9. “Nei trenta giorni successivi (alla richiesta di esaminarlo) il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.” (nuovo art. 70)
  10. “Il Senato della Repubblica può…richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge.” (nuovo art. 71)
  11. “La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.” (nuovo art. 71)
  12. “Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali.” (nuovo art. 71)
  13. “Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera e del Senato possono essere sottoposte prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità da parte della corte costituzionale.” (nuovo art. 73)
  14. “La proposta soggetta a referendum (abrogativo) é approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, o se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera…” (nuovo art. 75)
  15. “Il governo non può mediante provvedimenti provvisori aventi forza di legge… Reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi,…” (nuovo art. 77)
  16. “Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le camere.” (nuovo art. 80)
  17. “Il Presidente della Repubblica.. Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa autorizzazione di entrambe le camere.” (nuovo art. 87)
  18. “Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo presidente, sciogliere la Camera dei deputati.” (nuovo art. 88)
  19. “Il governo deve avere la fiducia dalla (sola) Camera dei deputati.” (nuovo art. 94)
  20. “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’amministrazione.” (nuovo art. 97)
  21. “La Repubblica è costituita dai comuni, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo stato…sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.” (art. 114)
  22. “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia…possono essere attribuite alle regioni…, purché la regione sia in condizione di equilibrio tra entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le camere, sulla base d’intesa tra Stato e la Regione interessata.” (nuovo art. 116)
  23. “La potestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali” (nuovo art.117)
  24. “Le regioni…partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione Europea e provvedono all’attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea…” (nuovo art. 117)
  25. “…la legge della Repubblica stabilisce la durata degli organi elettivi (regionali) e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai Sindaci dei comuni capoluogo di regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza (regionale).” (nuovo art. 122)

Paolo Acunzo

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