Sì alla riforma della magistratura (senza drammi)

È stato detto di tutto come se fossimo all’inizio di un colpo di stato o nel corso di una deriva autoritaria che stravolgerebbe la Costituzione. La Schlein in pieno delirio ha detto che il governo vuole nominare i giudici; molti altri che i PM dipenderanno dall’esecutivo; Monti indignato ha chiesto il distacco di Meloni da Trump per votare sì. Un campionario di scemenze inventate, frutto di allucinazioni e tutte senza alcun aggancio con la riforma. Soprattutto una sceneggiata invereconda che ha due spiegazioni maggiori oltre ad altre minori: la paura delle correnti cioè i partiti della magistratura di perdere il loro potere e il desiderio degli oppositori del governo Meloni di dargli una spallata. Nel merito non c’è nessuna ragione di drammatizzare.

Cerchiamo di capire meglio. L’autonomia della magistratura è un valore fondamentale per una democrazia. È pregiudicata dalla riforma sulla quale si voterà il 22-23 marzo? No. Vediamo perchè.

« La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». Cosa è? Il nuovo articolo 104 della Costituzione secondo la riforma. E cosa dice l’art 104 oggi in vigore cioè senza la riforma?

“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.

Dove sta la differenza? Nell’estensione della tutela costituzionale ai magistrati della carriera requirente (i PM). È forse una limitazione dell’autonomia della magistratura questa?

Passiamo all’organo di rilievo costituzionale – il Consiglio Superiore della Magistratura – che gestisce le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Così sta scritto nell’art 105 della Costituzione vigente.

La riforma lo cancella? No, ne istituisce due cioè uno per ogni carriera: Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Con quali funzioni? Eccole:

“Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le  valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati”.

Manca qualcosa? Sì, questo: “La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti  e  requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare”. Oggi il CSM unico valuta le azioni disciplinari per tutti anche se giudici e pubblici ministeri fanno due lavori diversi e dovrebbero essere separati affinchè non si mischino gli interessi di una parte – l’accusa – con quelli di chi giudica.

Comunque qui sì c’è una innovazione: l’Alta Corte che giudica i magistrati. Da chi è composta? Da quindici membri dei quali ben nove sono magistrati. Dunque maggioranza assoluta. Anche in questo caso nessuna limitazione dell’autonomia.

D’altra parte anche i due consigli superiori sono composti per due terzi da magistrati e presieduti dal Presidente della Repubblica.

Un’altra innovazione e pure importante è il sorteggio dei membri dei CSM e dell’Alta Corte. Quelli di nomina parlamentare sono tratti da un elenco votato dal Parlamento in seduta comune; i magistrati vengono invece sorteggiati tra tutti gli appartenenti alla medesima carriera.

Ma il sorteggio è accettabile o è una dichiarazione di sfiducia nei confronti dei magistrati? Se negli ultimi trent’anni non si fosse affermato il predominio delle correnti politicizzate che sono arrivate a controllare (e barattare) i posti nel CSM, le nomine negli uffici direttivi, le promozioni, le sanzioni disciplinari (vedi scandalo Palamara che ha rivelato il sistema che dominava nella magistratura) non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere al sorteggio. Poiché le correnti non si possono vietare né si possono controllare gli accordi che stringono tra loro e poiché una gestione lottizzata della magistratura era ormai diventata insopportabile l’unico modo era di sorteggiare i membri dei consigli superiori e dell’Alta Corte. È uno scandalo questo? Non sembra proprio visto che il sorteggio è già presente nell’ordinamento anche con funzioni fondamentali (messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica). E poi i consigli superiori hanno una funzione amministrativa e non di rappresentanza.

Resta la questione di fondo: perché separare le carriere? Perché nel 1989 fu approvato il nuovo codice di procedura penale improntato al rito accusatorio che in tutti i paesi democratici significa accusa e difesa su un piano di parità e giudice terzo e imparziale tra le due parti. Lo stesso principio fu introdotto in Costituzione nel 1999 con l’art 111 che recita: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.

Ebbene con questo articolo in vigore è stato lasciato un CSM unico che ha amministrato giudici e pubblici ministeri che fanno tuttora parte della stessa carriera. Ovvero l’opposto della terzietà sancita nell’art 111. Si poteva continuare così?

Si può capire quante e quali resistenze ci siano state per evitare la riforma. Le correnti si giocano tutto il loro potere. La riforma, però, non è la soluzione per tutti i mali della giustizia, ma comincia a rimettere le caselle al loro posto e finalmente attua la Costituzione, quella che tanti difensori dello status quo nominano di continuo, ma contraddicono nei fatti

Claudio Lombardi

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