Gli stranieri e il Reddito di cittadinanza
Alla fine, dopo lunghe discussioni, infinite accuse e banali considerazioni, il Governo è riuscito a rispettare il proprio dettato politico legato all’ormai famoso slogan “italian first”, rendendo così più complicato e difficile se non impossibile per gli stranieri l’accesso al Reddito di cittadinanza, con una decisione dal forte sapore di discriminazione palese per una componente della nostra società. Una decisione che rischia, oltretutto, di essere anche incostituzionale.
In sede di conversione del DL 4/2019, infatti, è stato inserito nell’art.1 un nuovo comma, l’1-bis, che obbliga i cittadini extracomunitari alla presentazione di una certificazione “aggiuntiva” in merito al reddito e al patrimonio oltre che alla propria composizione del nucleo familiare, una documentazione da richiedere al proprio Stato e da presentare poi in versione tradotta e legalizzata dall’autorità consolare italiana che ne deve attestare così la conformità all’originale.
Una procedura dunque più complessa e articolata che dovrà essere eseguita da tutti gli stranieri, anche da coloro che hanno già presentato la domanda (i quali saranno pertanto richiamati per l’integrazione documentale), una procedura che creerà quantomeno per loro tempi più lunghi e costi più alti. Restano esclusi dalla presentazione di questa documentazione aggiuntiva, da effettuare in sede di compilazione ISEE, i soggetti con lo status di rifugiato politico per ovvie ragioni di impossibilità oggettiva, inoltre la norma prevede delle altre esclusioni non soggettive ma solo nei casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente e per quei soggetti nei cui Paesi sia impossibile acquisire la certificazione.
Gli stranieri hanno più volte riscontrato negli anni l’impossibilità di acquisire documenti e certificazioni dai propri Paesi non solo per le pratiche di cittadinanza o ricongiungimento familiare ma anche per la concessione delle detrazioni fiscali, per via della mancanza spesso di servizi anagrafici ad esempio. Lo Stato italiano, conscio di tale difficoltà, si è impegnato ad emanare un decreto entro 3 mesi, concordato insieme fra il Ministero del Lavoro e degli Esteri, con l’elencazione esplicita dei Paesi esclusi per i quali non sarà possibile fornire quanto richiesto ed esonererà i cittadini di detto stato alla presentazione.
Dunque per molti stranieri ad oggi la richiesta non potrà che essere sospesa o non accettata, in attesa o dell’arrivo della documentazione o in attesa del Decreto, con un danno economico notevole per loro, oltre alla creazione per Legge di una nuova categoria sociale di poveri ancora più disgraziati!
Eppure questo comma 1-bis potrà essere “neutralizzato” in seguito da un ricorso probabile presso la Suprema Corte ed è davvero strano che i nostri legislatori abbiano ignorato completamente quanto già successo per la storia delle mense scolastiche cui è seguita una sentenza della Corte Costituzionale, fingono cioè che non sia avvenuto o fingono di non sapere o hanno semplicemente deciso di sfidare la Corte? La Corte Costituzionale con sentenza n. 106 del 2018 ha sancito in maniera del tutto chiara che lo status di cittadino non comporta il privilegio di accedere a benefici dei servizi sociali rispetto allo straniero legalmente residente con tanto di permesso soggiorno UE, ribadendo, come già fatto più volte, che i soggiornanti di lungo periodo sono equiparati ai cittadini dello Stato membro ai fini del godimento delle prestazioni sociali anche in considerazione dell’art.11 della Direttiva europea 2003/109/Ce.
Perché dunque il legislatore ha volutamente ignorato la direttiva e la sentenza della Corte Costituzionale? Ha senso esporsi a nuovi ricorsi con la certezza di essere sconfitti?
Purtroppo i motivi politici sono evidenti. Sono imminenti le elezioni europee e la scelta è chiara: gli stranieri nell’ideologia sovranista e populista vengono dopo gli italiani anche perché……non votano!!! Se più in là verremo sommersi di ricorsi, se la Corte Costituzionale toglierà questi obblighi e imporrà di risistemare la legge in conformità dei principi costituzionali, se la stessa Europa ci bacchetterà, se si dovrà rivedere le domande presentate e erogare il beneficio a chi volete che importi?
Non dimentichiamo che il soggetto con permesso di soggiorno UE ha dovuto già dimostrare allo Stato Italiano alcuni requisiti per ottenerlo, in primis il possesso di un reddito non inferiore all’assegno sociale (5.954,00) o di importi superiori nel caso vi siano anche familiari, avere un lavoro, e la disponibilità di un alloggio per sé e la sua famiglia che rientri nei parametri minimi previsti dalle Leggi Regionali e che sia fornito dei requisiti igienico sanitari accertati dalla Asl competente. Dunque allo straniero non basta avere il permesso di soggiorno UE ed essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo, ma per il RdC deve dimostrare altro e per molti sarà difficile poterlo fare
Alessandro Latini
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