Le funzioni legislative delle Camere nella riforma costituzionale

L’art. 70 rappresenta uno dei cardini della Riforma costituzionale: nella prima parte, infatti, esso riduce le competenze legislative del Senato, mentre nella seconda stabilisce una sorta di supremazia della Camera dei Deputati, la quale viene ad avere l’ultima parola nell’approvazione di tutte le leggi.

L’attenzione dei critici della Riforma si appunta su questo articolo nel sostenere che si tratta di competenze pasticciate che produrranno incomprensioni e contenziosi, se non addirittura un rallentamento dell’iter legislativo.

confronto riforma costituzionaleIl linguaggio giuridico, spesso, è di per sé difficile da intendere ed alcune formulazioni derivanti dalle numerose modifiche subite durante il lunghissimo ed approfondito esame parlamentare, possono aver ingenerato un giudizio che va comunque ridimensionato e corretto.
L’elenco delle funzioni legislative esercitate da entrambe le Camere, cioè anche dal Senato, viene limitato, riassumendo e semplificando, alle sole Leggi costituzionali ed alle Leggi che disciplinano la loro attuazione in materia di elezioni e consultazioni popolari, organi di governo, ordinamento dei Comuni e delle Regioni, partecipazione ai trattati dell’Unione europea.
Si tratta di Leggi importanti? Si. Si tratta di competenze numerose? No. Si tratta, infatti, di leggi che riguardano prevalentemente il funzionamento degli organi costituzionali dello Stato, delle Regioni e dei Comuni (e ci mancherebbe altro, per un organo deputato a raccordare lo Stato con gli enti locali). Per tali leggi si prevede un doppio pronunciamento (Camera e Senato), pur nell’ambito della supremazia della Camera.

Senato riformaQuante saranno queste Leggi? Probabilmente poche. Si pensi, ad esempio, che, in materia di enti locali, la prima riforma dopo la fondazione della Repubblica venne introdotta nel giugno 1990; dopo di allora fu approvato poco altro, che possa ritenersi di rilevanza costituzionale.
Altra osservazione, riguardante la seconda parte dell’articolo 70, cavallo di battaglia di una parte dei più critici, riguarda la possibilità per il Senato di chiedere di esaminare una qualsiasi Legge. Poiché il Senato rappresenterà le istanze e le necessità dei territori locali, è del tutto logico che esso abbia la possibilità di discutere anche leggi che esulano dalla sua stretta competenza.

Ciò avverrà però con tempi certi ed a condizioni precise, tali da scongiurare ogni possibilità di ostacolo alla conclusione del procedimento legislativo: la richiesta avverrà entro 10 gg. dall’approvazione da parte della Camera, a richiesta di almeno un terzo dei componenti. Prevedo, anche se è solo un azzardo, che i casi saranno assai limitati, in quanto i termini sono assai contenuti e il numero dei richiedenti elevato. Nella grande maggioranza dei casi questi termini potranno anche essere ridotti della metà su richiesta del Governo (art. 72).
esame parlamentare leggiIn definitiva, contrariamente a quanto sostenuto da taluni, il procedimento legislativo sarà più snello e caratterizzato da tempi certi, qualunque sia la maggioranza del Senato, ponendo fine all’attuale situazione, in cui, in presenza di un rischio di maggioranze diverse nei due rami del Parlamento, abbiamo assistito a esasperanti mediazioni e maggioranze anomale.
Decorsi i termini o quando la Camera abbia approvato definitivamente il testo della Legge, quest’ultima verrà promulgata, dando così l’addio agli interminabili balletti e rimpalli di provvedimenti emendati da una Assemblea all’altra.

E’ possibile che questo sistema crei un contenzioso? Penso proprio di no. I Presidenti delle Camere decidono d’intesa tra di loro le eventuali questioni di competenza. La indiscutibile posizione di supremazia costituzionale della Camera sconsiglia ogni ulteriore contenzioso. Nei casi più delicati, riguardanti l’elezione dei membri della Camera e del Senato, sarà, infine possibile chiedere il giudizio preventivo di legittimità costituzionale alla suprema Corte, il cui ruolo di garanzia viene così rafforzato. La Corte dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.

Oliviero Emoroso

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